PUBBLICATO IL SEDICESIMO EMENDAMENTO RELATIVO AL REGOLAMENTO (UE) 10/2011

PUBBLICATO IL SEDICESIMO EMENDAMENTO RELATIVO AL REGOLAMENTO (UE) 10/2011

Il REGOLAMENTO (UE) 2023/1442 della Commissione dell’11 luglio 2023, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, per quanto riguarda le modifiche delle autorizzazioni delle sostanze e l’aggiunta di nuove sostanze, è stato emanato dall’Unione Europea il 12 luglio 2023.

L’emendamento emanato dall’Unione Europea il 12 luglio 2023, prevede modifiche rilevanti, come:

-Materiali e oggetti in plastica fabbricati con acido salicilico (N. sostanza MCA 121) o fabbricati con farina e fibre di legno non trattate (N. 96), possono continuare ad essere immessi sul mercato a partire dal 1° Febbraio 2025, purchè soddisfino determinate condizioni relative anche al regolamento (CE) n.1935/2004 e solo sotto validazione dell’Autorità europea. Queste sostante sono state rimosse dall’allegato I del regolamento (UE) n.10/2011.

– All’allegato I sono state aggiunte cinque voci nuove come sostanza MCA n.1078 e 1080,1081,1082,1083

– Punti rilevanti riguardano le cinque sostanze del gruppo noto come “ftalati” (DBP Estere ftalico di  fbutile, BBP Estere butilico benzilico dell’acido ftalico, DEHP Estere di acido ftalico, DINP Acido ftalico, DIDP Ftalato di diisobutile):

  • Vengono sostituite tre voci nella restrizione di gruppo delle sostanze, come la restrizione del gruppo n.32, in cui il DIBP non è presente nell’elenco dell’allegato I del regolamento n.10/2011 come additivo per materiali al contatto con alimenti di materia plastica, ma può essere presente in quantità minori o come coadiuvante tecnologico di lavorazione in fase di processo.
  • Vengono inserite tre voci nelle restrizioni di gruppo delle sostanze, compresa quella del gruppo n.36.
  • Di seguito una tabella esemplificativa delle modifiche entreranno in vigore il 1° agosto 2023